In rapporto alla giustizia, i comuni svolgono tra l’altro funzioni per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise di Appello.
A questo riguardo le attribuzioni dei comuni in materia sono regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni. In base a questa normativa i Comuni devono formare gli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello, nei quali devono essere iscritti d’Ufficio o a domanda coloro che possiedono i requisiti previsti dalla normativa.
Non possono essere iscritti:
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L’Ufficio di giudice popolare è obbligatorio
Nel mese di aprile di ogni anno dispari il sindaco invita con pubblico manifesto i cittadini in possesso dei requisiti ad iscriversi non più tardi nel mese di luglio negli elenchi integrativi dei giudici popolari.
I moduli per la domanda di iscrizione si ritirano presso l’ufficio elettorale.
Le domande possono essere presentate dal mese di aprile ed entro il 31 luglio (di ogni anno dispari) presso l’ufficio Elettorale.
Eventuali informazioni in materia possono essere chieste presso l’Ufficio Elettorale Comunale.