Principio ius sanguinis: è cittadino il figlio di padre o madre italiani.
Principio ius soli: è cittadino il nato in Italia figlio di apolidi, ignoti o cittadini stranieri impossibilitati a trasmettere il loro status civitatis.
Figlio di ignoti: è cittadino il figlio di ignoti trovato sul territorio italiano.
Acquistano la cittadinanza italiana:
1. il minore straniero riconosciuto successivamente alla nascita o adottato da un italiano,
2. il maggiorenne straniero riconosciuto successivamente alla nascita che vuole eleggere la cittadinanza italiana,
3. il maggiorenne straniero adottato da un italiano che chiede al Capo dello Stato la concessione della cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale sul nostro territorio.
Acquistano la cittadinanza italiana per beneficio di legge i cittadini stranieri di cui un genitore o un ascendente in linea retta siano stati italiani per nascita.
Le condizioni previste sono:
1. espletamento del servizio militare presso le forze armate,
2. assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano,
3. residenza almeno biennale sul territorio italiano prima del raggiungimento della maggiore età.
Lo straniero coniugato con cittadino italiano può chiedere la concessione della cittadinanza italiana.
La cittadinanza può essere concessa allo straniero nei seguenti casi:
1. se coniuge di cittadino italiano,
2. decorso un periodo di residenza legale sul territorio italiano, con Decreto del Presidente della Repubblica.
Il figlio minore di chi acquista la cittadinanza italiana diviene cittadino italiano se convivente con esso.
Gli stranieri nati in Italia, che abbiano legalmente e ininterrottamente risieduto sul territorio della Repubblica dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, possono diventare cittadini italiani rendendo una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza entro il compimento del diciannovesimo anno di età.
La richiesta, su carta legale, deve essere inoltrata all’Ufficio Di Stato Civile che attiverà la procedura di acquisizione dei documenti necessari all’espletamento della pratica. Eventuali documenti non reperibili d’ufficio dovranno essere prodotti dall’interessato.
E’ previsto per legge un contributo di Euro 200,00 da versare secondo le modalità che verranno indicate in ufficio.
I discendenti di nostri emigrati all’estero possono acquistare la cittadinanza italiana purché in possesso dei seguenti requisiti:
1. devono essere nati dopo il 01/01/1948,
2. devono essere residenti sul territorio comunale.
Per ottenere il riconoscimento dello stato di cittadino gli interessati devono presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza corredata della documentazione atta a dimostrare la discendenza.
La cittadinanza italiana si perde per:
1. rinuncia,
2. comportamenti in contrasto con i doveri di lealtà verso lo Stato,
3. per revoca dell’adozione,
4. per naturalizzazione per uno Stato aderente alla Convenzione di Strasburgo.