I minori possono recarsi all’estero solo se muniti di un documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio). Pertanto i genitori con minori iscritti sul proprio passaporto o in possesso del certificato per l’espatrio rilasciato dalla Questura (anche non scaduto) dovranno attivarsi per dotare i propri figli di un idoneo documento per l’espatrio sulla base della normativa vigente.
Compiuti i 14 anni, i minori muniti di passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito Ue che per destinazioni extra-Ue.
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani muniti di passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio possono espatriare solo se:
Per viaggiare all'estero i genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni, che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione), devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della Questura.
La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartacea o la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso la Questura provvederà a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione. In particolare: il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione). Il termine massimo, inoltre, non può eccedere la data di scadenza del documento di espatrio del minore.
La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
Dal 31 maggio 2018 è necessario inviare direttamente attraverso il sistema https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ la richiesta di rilascio della dichiarazione di accompagnamento. Quando il documento sarà pronto per il ritiro il cittadino verrà avvisato dal sistema via e-mail.
Per informazioni più dettagliate contattare i Servizi Demografici ai seguenti numeri: 035.6667710/31.
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora, nei 180 giorni antecedenti la scadenza del vecchio documento d’identità.
Durata:
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
Documenti necessari:
Il minore deve presentarsi accompagnato dai genitori o, in caso di impossibilità di uno di essi, deve munirsi della dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore che non può recarsi in Comune. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare.
La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto i 12 anni.
Il rilascio della Cie non è immediato; il cittadino la riceverà entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato all’atto della richiesta (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune). Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale.
Solo in caso di comprovata urgenza, si provvederà al rilascio della carta d’identità cartacea.
Durata:
Come e dove presentare la domanda
Occorre consultare il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.
Il sistema non permette la registrazione da parte di un minore pertanto per ottenerne il passaporto un genitore deve registrarsi a proprio nome, o di quello dell'altro genitore, e prendere l'appuntamento che utilizzerà per il figlio/a. Tutto il resto deve essere a nome del minore (domanda per il passaporto e bollettino postale).
Per il minore di anni 12 è possibile consegnare la modulistica all’Ufficio Anagrafe, che provvederà alla trasmissione in Questura.
La documentazione
N.B. Per la legalizzazione delle foto il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede. In alternativa, si consiglia di recarsi presso l’Ufficio Anagrafe.
Assenso dei genitori
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano. Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione oppure presso l’Ufficio Anagrafe. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale. Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Il genitore extracomunitario che si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale.
Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l'assenso, allora si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.