Con il termine matrimonio si intende sia l’atto che costituisce il vincolo sia il rapporto giuridico che deriva da tale atto.
Il matrimonio non può essere sottoposto a termini o a condizioni, non ammette sostituzioni o rappresentanza e necessita del rispetto di formalità inderogabili.
1. I contraenti non devono essere persone dello stesso sesso;
2. i contraenti devono dichiarare reciprocamente di volersi prendere come marito e moglie;
3. deve aversi celebrazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile in una sala comune aperta al pubblico.
Trascorsi 3 giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’Ufficiale di Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.
In Italia può essere celebrato il matrimonio civile o quello religioso.
I matrimoni di norma vengono celebrati il Sabato mattina.
Il regime patrimoniale ordinario previsto in mancanza di una diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni; questo significa che se gli sposi, al momento della celebrazione, non manifestano una scelta diversa, il matrimonio verrà automaticamente assoggettato al regime della comunione dei beni.
Gli sposi potranno stipulare una diversa convenzione per atto pubblico o scegliere il regime di separazione dei beni con dichiarazione resa contestualmente alla celebrazione del matrimonio.
Separazione: può essere consensuale se i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro relativamente alla situazione economica e personale oppure giudiziale se i coniugi non raggiungono l’accordo.
Divorzio: è lo scioglimento definitivo del matrimonio mediante sentenza emessa dal Tribunale.