Il fine dell’istituto della pubblicazione di matrimonio è quello di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per il matrimonio, in modo tale che il momento della celebrazione possa svolgersi senza problemi e con la certezza della validità del matrimonio stesso.
La richiesta di pubblicazione di matrimonio è fatta dagli sposi o da un loro rappresentante.
Competente a ricevere la pubblicazione è l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi.
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono:
1. Età: gli sposi devono aver compiuto 18 anni; possono essere ammessi al matrimonio anche coloro che abbiano compiuto i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minorenni. L’età prevista deve sussistere al momento della richiesta di pubblicazione;
2. Interdizione per infermità di mente: non deve sussistere interdizione per infermità di mente;
3. Libertà di stato: i richiedenti non devono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili;
4. Mancanza di rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione;
5. Delitto: non deve esserci condanna per omicidio, anche solo tentato, sul coniuge dell’altra persona;
6. Divieto temporaneo di nuove nozze: non può contrarre matrimonio la donna se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 89 c.c..
Gli sposi devono presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile con un documento d’identità, il codice fiscale e la richiesta del Parroco o del Ministro del culto competente per territorio nel caso di matrimonio concordatario o altro culto acattolico.
Per il cittadino straniero viene richiesto il nulla-osta al matrimonio rilasciato dall’ambasciata o dal consolato straniero in Italia tradotto in lingua italiana, debitamente legalizzato in caso di mancanza di specifica convenzione tra lo stato di provenienza dello straniero e l’Italia. Suddetto documento deve contenere le generalità del cittadino, cioè nome e cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, residenza e stato civile.
Per i casi particolari si consiglia di contattare preventivamente l’Ufficio di Stato Civile.
La restante documentazione è acquisita d’ufficio.
L’Ufficiale di Stato Civile, acquisiti i documenti necessari, deve redigere un processo verbale con i dati dei futuri sposi, richiedere la pubblicazione nel Comune di residenza degli sposi e provvedere all’affissione dell’atto di pubblicazione.
La pubblicazione avrà la durata di 8 giorni.
Qualora l’Ufficiale di Stato Civile ritenga di dover rifiutare la pubblicazione rilascerà ai nubendi un certificato con i motivi del rifiuto.
Esaurito l’iter della pubblicazione, l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il nulla-osta o un’autorizzazione al matrimonio a seconda del culto con il quale gli sposi hanno richiesto di celebrare il matrimonio.