L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza o lo stato di famiglia.
L’interessato deve presentarsi presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe negli orari d’apertura al pubblico.
I certificati che contengono informazioni che non si modificano nel tempo non hanno scadenza; tutti gli altri hanno validità di sei mesi dal rilascio.
E’ vietato rilasciare certificati da esibire a Pubbliche Amministrazioni.
L’art. 15 della Legge n. 183/2011 prevede che dal 01/01/2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono rilasciare certificati ad altri Enti Pubblici.
I Servizi Demografici rilasciano certificati solo ad uso privato, previo pagamento dell’imposta di bollo (Euro 16,00) e dei relativi diritti di segreteria (Euro 0,52).
Il cittadino può utilizzare, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i modelli di autocertificazione allegati alla presente sezione del sito internet istituzionale. L’autocertificazione è gratuita e non è necessaria l’autenticazione della firma.
Le Pubbliche Amministrazioni possono chiedere al Comune di Brusaporto il controllo dell’autocertificazione a loro presentata tramite richiesta scritta da presentare all’Ufficio Anagrafe. Nella richiesta devono essere indicati in modo esplicito i dati che si intendono controllare. Il Comune provvederà entro 30 gg alla verifica delle richieste in base alla propria banca dati e trasmetterà la risposta al recapito indicato nella domanda (è preferibile l’utilizzo di e-mail).
I certificati devono essere rilasciati in bollo (Euro 16,00) previo pagamento dei diritti di segreteria (Euro 0,52), salvo che la legge preveda l’esenzione in base all’uso che l’utente dichiara.
DPR n. 223 del 30/05/1998
DPR n. 642 del 26/10/1972
L. n. 183/2011
I certificati vengono rilasciati al momento della richiesta, salvo quelli che comportano ricerche storiche.