Se il contribuente non ha provveduto al versamento dell'IMU entro le scadenze previste - 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo (termini previsti per legge posticipati al primo giorno lavorativo successivo qualora le scadenze cadano in giorni festivi e prefestivi) - è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
L'ufficio tributi, in seguito a dichiarazione del mancato versamento dell'imposta da parte del contribuente, è in grado di effettuare il calcolo relativo a quanto dovuto e di stampare il modello F24 precompilato.
Il ravvedimento operoso permette al cittadino di sistemare la sua posizione contributiva applicando sanzioni ridotte rispetto a quelle derivanti da un accertamento effettuato d'ufficio. Il ravvedimento operoso può essere effettuato attenendosi alle modalità elencate nella tabella sottostante.
TIPOLOGIA | TEMPISTICHE DI PAGAMENTO | SANZIONI |
RAVVEDIMENTO SPRINT
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entro 14 giorni dal termine previsto per il pagamento | sanzione dello 0.10% per ogni giorno di ritardo (es. per i 14 gg di ritardo la sanzione da applicare è pari al 1,4 % (0,10 per 14) |
RAVVEDIMENTO BREVE O MENSILE
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entro 30 giorni dal termine previsto per il pagamento | sanzione del 1,5% |
RAVVEDIMENTO 90 GIORNI |
entro 90 giorni dal termine previsto per il pagamento | sanzione del 1,67% |
RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE
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entro 1 anno dal termine previsto per il pagamento | sanzione del 3,75 |
Sull'imposta da regolarizzare si calcolano gli interessi legali annui del 0,20% fino al 31 dicembre 2016, del 0,10% dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e dell' 0,30% dal 1° gennaio 2018 con maturazione giornaliera dalla data di scadenza del pagamento fino alla data in cui viene effettuata la regolarizzazione.
Non aver effettuato il versamento IMU nelle date previste dalla normativa
Nessuna.
Nessuno.
Immediata.