Richiedere l'iscrizione all'albo dei Giudici popolari

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L'albo dei Giudici popolari è un elenco di cittadini italiani che possono essere chiamati a far parte delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello.

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A chi è rivolto

I cittadini che desiderano far parte dell'albo dei Giudici popolari devono avere i seguenti requisiti richiesti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
  • età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
  • possesso del titolo di studio di licenza media per le Corti d'Assise e di diploma di istruzione superiore per le Corti d'Assise di appello;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Art. 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Descrizione

L'albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare. È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di appello in occasione dei processi. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.

Come fare

L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.

Gli organi giudiziari sorteggiano dall’albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.

Le domande si presentano, tra il 1 maggio e il 31 luglio degli anni dispari.

L'iscrizione agli elenchi è permanente.

L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.

La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'Art. 12 Legge 287/51.

Cosa serve

Il cittadino deve presentare un documento d'identità in corso di validità e la fotocopia del titolo di studio richiesto.

Cosa si ottiene

Si ottiene l'scrizione all'albo dei Giudici popolari.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Tempi e scadenze

30 Giorni

30 giorni

La procedura si conclude in pochi minuti.

Il Comune risponde al cittadino che ha presentato richiesta entro 30 giorni.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Strumento di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale

Rosario Bua
Numero di telefono 0356667713


Strumento di tutela amministrativo

Rosario Bua
Numero di telefono 0356667713

Ultimo aggiornamento

Sat Apr 19 10:41:48 CEST 2025

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