Contributo di solidarietà per assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche

  • Servizio attivo

Contributo di Regione Lombardia per sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (ex case popolari) in comprovate difficoltà economiche, di carattere transitorio, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, a carattere temporaneo.

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A chi è rivolto

Il contributo è rivolto ai nuclei familiari, assegnatari di servizi abitativi pubblici (ex case popolari) appartenenti alle aree della Protezione, dell’Accesso e della Permanenza ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale n. 27/2009.

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di presentazione del presente avviso, dei seguenti requisiti:

  1. appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell’articolo 31, della legge regionale 27/2009;
  2. assegnazione da almeno 24 mesi di un servizio abitativo pubblico;
  3. possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
  4. assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
  5. possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017.

Descrizione

Il contributo di solidarietà è un contributo diretto ai nuclei familiari di cui al comma n. 3 dell’articolo 23 della Legge Regionale n. 16/2016 che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso.

Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazione sociale.

Come fare

Per accedere al servizio devi compilare il modulo online.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE);
  • un documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
  • un documento d'identità in corso di validità del richiedente effettivo (se diverso dal dichiarante);
  • l'attestazione ISEE 2024.

Cosa si ottiene

L'invio della domanda e la seguente istruttoria consentono al cittadino di essere inserito nell'elenco dei potenziali beneficiari.

Le risorse disponibili da assegnare sono di 3.603,50 euro.

Il contributo è finalizzato:

  • alla copertura delle spese per i servizi comuni a rimborso per l’anno 2024;
  • l’eventuale debito pregresso della locazione sociale.

L’entità del contributo è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700,00 euro.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Ulteriori informazioni

Le domande con una delle seguenti caratteristiche saranno ritenute non ammissibili:

  • redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti;
  • non debitamente firmate;
  • inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza;
  • prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta. 

Tempi e scadenze

30 Giorni

30 giorni

I cittadini interessati devono presentare la domanda entro lunedì 11 novembre 2024 alle ore 12:00.

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Strumento di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale


Strumento di tutela amministrativo

Ultimo aggiornamento

08/11/2024, 12:36

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