Riduzioni per compostaggio
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici e del verde escluso le ramaglie ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione approvata in sede di deliberazione delle tariffe che per l’anno 2020 è pari al 10% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento.
Il compostaggio dovrà essere effettuato in conformità al disciplinare predisposto dal Comune di Brusaporto
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Riduzioni per il recupero
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.